Carletto Romeo
OBBLIGO DI VACCINAZIONE ANTI-COVID
Obbligo di vaccinazione anti-covid
Palesemente incostituzionale
Già la tessera vaccinale (chiamata “green pass) viola lo stato di diritto, in quanto limita i diritti costituzionali di libertà in mancanza di una legge che obbliga alla vaccinazione.
Se non è obbligatorio vaccinarsi, non soltanto è turpe la campagna di odio guidata da Draghi, e che vede schierati i principali mass-media sullo stesso fronte di fuoco, ma risulta altresì arbitraria la limitazione dei diritti di chi ha esercitato la libertà di scelta, sia pure in una direzione non gradita. E’ logica giuridica elementare, che non richiede particolari competenze.
In altri termini, la tessera vaccinale è un obbligo di fatto, introdotto subdolamente, attraverso un duplice meccanismo: 1. mettendo i vaccinati contro i non –vaccinati, bollati come infami untori e ignoranti; 2. “concentrando” i non – vaccinati nel “campo” dell’emarginazione e della disoccupazione (e della fame), qualora non si conformino alle nuove direttive, che sono legali e morali, al contempo.
Ma a quali condizioni sarebbe lecito introdurre l’obbligo vaccinale? A questo riguardo, sono imprescindibili sia la Costituzione (art. 32) sia due importanti sentenze della Corte costituzionale (la sentenza 307/90 e la sentenza 5/2018).
L’articolo 32 è ormai noto ai più, perché fa parte del bagaglio di conoscenze degli utenti dei social networks: nell’interesse collettivo, lo stato può obbligare, ma il rispetto della persona umana rimane imprescindibile.
Cito comunque per intero l’articolo 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo [38 2] e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
Tutto dunque sta ad intenderci su quali sono i limiti imposti dal rispetto della persona umana, che nessuna legge potrebbe dunque prevaricare, nemmeno in tempo di Covid.
A questo riguardo si è espressa la corte Costituzionale, con una sentenza del giugno 1990, che riguarda l’obbligo della vaccinazione anti-poliomelite, di cui riporto solo la conclusione (ognuno può poi approfondire per conto proprio).
LA CORTE COSTITUZIONALE
“Dichiara l’illegittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un’equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 2043 c.c., da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell’assistenza personale diretta prestata al primo.”
E’ costituzionalmente illegittimo l’obbligo, se non prevede “un’equa indennità”, “per il caso di danno derivante… da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria”. Ma davvero dovrei dilettarmi a commentare queste parole così cristalline e inequivoche?
Fare firmare il vaccinando è dunque una truffa che aggira e ignora la sentenza suddetta, ma anche quella successiva (5/2028), riguardo alla quale riporto un passo della motivazione della Consulta medesima:
“la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato …”.
Ma sappiamo che Pfizer, per sua stessa ammissione, e in base a quanto è trapelato da un contratto di fornitura della stessa Azienda, si è lavata le mani, ma anche il governo, obbligando il vaccinando a firmare, a questo riguardo:
“L’Acquirente riconosce […] che gli effetti a lungo termine e l’efficacia del vaccino non sono attualmente noti e che potrebbero esserci effetti negativi del vaccino che attualmente non sono noti”.
L’acquirente è il governo, che dunque si fa beffe delle sentenze della Corte costituzionale e degli obblighi di trasparenza nei confronti dei cittadini, non divulgando i contratti che ha stipulato con le aziende farmaceutiche.
Mi pare che non vi sia altro da aggiungere.
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